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Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati

Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati

Opis

L’art. 53 del D. Lgs 82/2005 (CAD) dal titolo Siti Internet delle pubbliche amministrazioni prevede che:
1) Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di
accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili,
completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità,
omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui
all’articolo 54 (ndr. Qui si riferisce ai contenuti di AT)
1.bis) Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 (ndr. Di nuovo il riferimento ad AT), anche il catalogo dei dati e dei metadati ((…)),
nonchè delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l’esercizio della
facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe
tributaria.
1.ter) Con le Linee guida sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle
amministrazioni.

 

“Adempimento non di pertinenza delle istituzioni scolastiche (delibera ANAC 430/2016)”